Ma perché?: 159 | Ma perché la Corte si è espressa sulla fecondazione assistita?
Radio Deejay 8/1/23 - Episode Page - 9m - PDF Transcript
La legge 40 del 2004 è la legge che ha permesso a migliaia di coppie nel nostro paese di
poter avere accesso alla cosiddetta fecondazione assistita. Cosa è esattamente la fecondazione
assistita? Bè, sostanzialmente è la pratica che permette ad una coppia diciamo in condizione
di infertilità di poter comunque concepire un figlio. Come, dunque, lo spermatozo e
l'ovocita vengono fatti incontrare se vogliamo in laboratorio e da questo incontro nasce,
chiaramente se nasce, un embryone che viene poi trasferito o direttamente nell'utero della donna
per dare appunto a bio alla gravidanza oppure congelato e impiantato in questo caso nell'utero
in un secondo momento. Come, ovvio che sia, per poter avere accesso a questa pratica serve
il consenso di entrambe le persone coinvolte. La legge 40, di cui parlavo prima, impone un
tipo particolare di divieto, quello delle parti, ma nella pratica dell'uomo, di non poter rebocare
il proprio consenso in un secondo momento, e cioè quando l'ovolo è stato fecondato. Il
tribunale di Roma ha sollevato però una questione di legittimità costituzionale proprio
in riferimento a questo divieto. La notizia è di settimana scorsa. La Corte ha risposto che sì,
il divieto dell'uomo di revocare il proprio consenso è legittimo. Ma perché? Io sono Marco
Maisano e ogni giorno, a sé macchine sapi di me, provo a ripartire dalle basi per rispondere
alla domanda più semplice del mondo. Ma perché? Dunque, credo che per capire la
questione sia necessario scendere nel pratico, partendo quindi da ciò che poi è realmente
successo. Una coppia, e non potendo appunto avere figli, ha deciso di provare con la fecondazione
assistita. La tecnica funziona, l'ovolo viene fecondato, ma la donna, a causa di problemi di
salute, decide di congelare l'embrione e di procedere quindi all'inserimento dello stesso
nell'utero in un secondo momento. Nel frattempo però la coppia si separa, ma lei decide comunque
di procedere con la gravidanza, ma lui nega il consenso e cioè dice io e te non stiamo più
insieme e tu non puoi sostanzialmente obbligarmi a diventare padre. Si va in tribunale. La legge 40
del 2004, quella che citavo prima, prevede che l'uomo di fatto non possa tirarsi indietro dal
consenso che aveva precedentemente dato. Il tribunale però solleva una questione di
legittimità costituzionale, cioè cosa vuol dire? Che quel divieto di tirarsi indietro in un secondo
momento è sostanzialmente anticostituzionale. La corte però da ragione alla donna, quel divieto
è legittimo. Ma perché? A rispondere alla domanda di oggi, Emma rilisa d'amico, costituzionalista
e frorettrice alla statale di Milano. Questa è la risposta che mi ha mandato. Nella sentenza 161
del 2023, la corte costituzionale ha stabilito che l'uomo non può evocare il suo consenso dopo
la fecondazione di un ovulo nell'ambito della procreazione medicalmente assistita. Si tratta
di una affermazione veramente molto forte di principio da parte della corte costituzionale che
sulla base di una valutazione degli elementi in conflitto ha sostanzialmente deciso che una
volta che la donna ha dato il proprio consenso alla fecondazione assistita anche per la gravità e
per la pesantezza del trattamento sulla stessa salute fisica e psichica della donna e ha la
luce anche dei diritti dell'embrione, non sia possibile poi per l'uomo anche se intervengono
successivamente delle vicende come nel caso in esame e la separazione della coppia, non sia
possibile a questo punto evocare il proprio consenso, quindi l'uomo sarebbe costretto alla
luce di questa decisione a subire in questo caso effettivamente una paternità che non vuole. Ora,
a me sembra che la decisione presenti molti profili di problematicità, molti profili di
problematicità perché a Mutatis Mutandis la stessa decisione potrebbe essere poi presa lo stesso
principio posetto, potrebbe essere fatto valere anche nei confronti della donna che non ci sia più
una libertà di autodeterminazione nell'ambito di una procedura di fecondazione medicalmente
assistita, una possibilità di autodeterminazione dopo che si sia prestato il consenso a iniziare
la procedura e quindi diciamo che poi il consenso diventi un consenso praticamente la cui attualità
non debba più essere messa in discussione, tra l'altro questo principio si pone in netto contrasto,
con quanto la Corte Costituzionale e gli stessi principi generali ci stanno diciamo portando
in materia delle scelte di fine vita. Nelle scelte di fine vita noi sappiamo che il consenso dato
per esempio un testamento e alle ultime volontà del malato è una volta depositato, l'attualità
di questo consenso debba essere ogni volta praticamente verificata dal medico, invece in
questo caso c'è nel caso appunto nell'ambito dell'inizio della vita ci sarebbe un principio
opposto, un principio opposto che in questo caso vale per l'uomo ma a mio avviso lo stesso
principio potrebbe essere fatto valere un domani anche nei confronti della donna quindi noi vediamo
che in sostanza esce dalla porta per ritornare dalla finestra quel principio dei diritti dell'embrione
contro tutto e tutti che era il principio di base della legge 40 del 2004 e che la Corte
Costituzionale nelle proprie decisioni aveva piano piano smantellato praticamente del costruendo
una sorta di bilanciamento migliore più consono dei principi costituzionali in gioco da parte del
legislatore quindi a mio avviso si tratta di una decisione molto molto problematica anche
alla luce della giurisputenza precedente della Corte Costituzionale che io stessa poi avevo in
qualche modo contribuito come avvocato a formare grazie alla professoressa marilisa d'amico
dunque la questione è davvero delicata perché da un lato si dice una cosa sacrosanta e cioè
la donna e la parte che viene maggiormente coinvolta in questa pratica la tecnica della
fecondazione assistita è senza troppo invasiva per la donna piuttosto che per l'uomo e su questo
non ci piove ma la sentenza parla anche di diritto dell'embrione ecco su quello probabilmente ci
sarebbe da discutere un pochino di più dato che la sentenza parla di vita in divenire o in potenza
ma diventa veramente difficile essere d'accordo perché in fondo quell'embrione è dentro una
provetta è sicuramente la vita in potenza ma come dire bisogna sfruttare al meglio la nostra
immaginazione perché intanto che quell'embrione non viene inserito nell'utero con la vita diciamo
ancora a poco a che fare dopo di che le sensibilità sono tante ma quello che possiamo sicuramente dire
è che una storia simile raccaduta in inghilterra in quell'occasione invece era stata data ragione
al padre sicuramente questa storia continuerà a far parlare di sé perché appunto è un tema molto
delicato che come avete sentito insomma tocca corde della sensibilità umana e quindi non è
semplice trovare la verità e probabilmente quella neanche esiste io vi ringrazio per essere
rimasti con me anche oggi e come sempre vi do appuntamento a domani ciao ma perché è un podcast
scritto da me marco maisano riprese e montaggio giulio rondolotti musiche originali mattheo
cassi supervisione tecnica gabriele rosi responsabile di produzione denny stucchi una
produzione one podcast stati uniti anni 50 siamo in piena guerra fredda il governo americano è
disposto a tutto per dibattere il nemico dagli esperimenti con il porridge radio attivo alle
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La legge 40/2004 ha permesso a migliaia di coppie nel nostro paese di poter avere accesso alla fecondazione assistita. La legge, tuttavia, impone un tipo particolare di divieto: quello delle parti, ma nella pratica dell’uomo, di non poter revocare il proprio consenso in un secondo momento e cioè quando l’ovulo è stato fecondato. Il tribunale di Roma ha sollevato però una questione di legittimità costituzionale proprio in riferimento a questo divieto. E la corte ha risposto che sì: il divieto dell’uomo di revocare il proprio consenso è legittimo. Ma perché?
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